Disciplinare di produzione dei vini IGT “Valcamonica”

Estratto dal disciplinare

[ARTICOLO 2]

L’indicazione geografica tipica «Valcamonica» è riservata ai seguenti vini: bianco, anche nella tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot.

I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca: Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.

L’indicazione geografica tipica «Valcamonica» rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa: Marzemino e Merlot: minimo 60%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 40%.

L’indicazione geografica tipica «Valcamonica», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Marzemino, Merlot, è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

[ARTICOLO 3]

La zona di produzione dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno,
Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.

[ARTICOLO 4]

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’elenco delle vigne unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore agli 800 metri s.l.m. con l’esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi. I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 11 per ettaro; qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro.