[ARTICOLO 2]
tipologia passito, rosso, Marzemino e Merlot.
I vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» bianco, anche nella tipologia passito, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca bianca: Riesling Renano, Incrocio Manzoni e Muller Thurgau: minimo 60%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per
uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’indicazione geografica tipica «Valcamonica» rosso e’ riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni a bacca rossa: Marzemino e Merlot: minimo 60%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per
uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’indicazione geografica tipica «Valcamonica», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Marzemino, Merlot, e’ riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.
[ARTICOLO 3]
l’indicazione geografica tipica «Valcamonica» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Sellero, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Cerveno, Losine, Niardo, Ceto, Braone, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Bienno, Berzo Inferiore, Esine, Piancogno, Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne, Piancamuno, Ossimo, Prestine, Angolo Terme, in provincia di Brescia.
[ARTICOLO 4]
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’elenco delle vigne unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura pede-collinare, collinare e pedemontana di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore agli 800 metri s.l.m. con l’esclusione di terreni pianeggianti particolarmente umidi. I nuovi impianti e reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini a indicazione geografica tipica «Valcamonica» senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 11 per ettaro; qualora venga utilizzata la specificazione del vitigno la resa massima deve essere di tonnellate 8 per ettaro.




Seguici su